Bonus collaboratori sportivi novembre. Come accedere all’erogazione automatica
Sport e Salute ha fornito ulteriori indicazioni sull’erogazione automatica dell’indennità di 800 euro ai Collaboratori Sportivi già beneficiari dell’indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno 2020.
Si ricorda che hanno diritto all’erogazione automatica i collaboratori che, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività per il mese di novembre 2020, e, per i quali, sussistono gli altri requisiti di cui all’art. 17, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Pertanto, tutti i soggetti che, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, abbiano ricevuto dalla Società almeno un’indennità, riceveranno, nelle prossime ore, una mail con una procedura guidata che gli consentirà di cliccare su un link personalizzato e, quindi, confermare la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge oppure rinunciare all’indennità.
Contestualmente, sul sito di Sport e Salute sono state pubblicate delle FAQ specificamente dedicate alla procedura di erogazione automatica, che vi preghiamo di leggere con attenzione prima di indicare l’opzione prescelta.
Per avere in via automatica l’indennità di novembre è necessario rispondere alla mail entro le ore 24.00 del 10 novembre 2020. In mancanza di risposta Sport e Salute non procederà all’erogazione automatica.
I collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per uno dei mesi di marzo, aprile, maggio o giugno 2020 dovranno confermare la permanenza dei presupposti, anche per il mese di novembre 2020, compilando l’apposita dichiarazione, cliccando sul link fornito dalla mail che gli verrà inviata da Sport e Salute S.p.A.
La dichiarazione dovrà, quindi, essere resa attraverso un “flag” nella maschera che comparirà cliccando sul link ricevuto.
NON E’ PERTANTO NECESSARIO PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA
Tutti coloro che non renderanno la dichiarazione richiesta ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA MAIL, non riceveranno l’erogazione automatica.
Due possibilità, quindi, per il collaboratore sportivo:
se ritiene di avere diritto – e che quindi persistano i presupposti e le condizioni di cui dall’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e non sia insorta una delle cause di incompatibilità (v. FAQ 4-5) – dovrà apporre il “flag” nelle prime due caselle della maschera;
se ritiene che non sussistano più i presupposti per ricevere l’indennità, o sia insorta una delle cause di incompatibilità che avevi espressamente escluso con l’autocertificazione prodotta al momento della presentazione della domanda (vedi FAQ 4-5), – dovrà apporre il “flag” nella casella apposita della rinuncia.
Si raccomanda un attenta lettura delle FAQ pubblicare sul sito di Sport e Salute
Per qualsiasi dubbio o chiarimento contattaci
Il Centro Nazionale
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