Nuove misure in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021  

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021

Zona bianca/gialla/arancione

Art. 16

Centri culturali, centri  sociali  e  ricreativi,  sale  da  ballo  e  discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere  

  1. Sono sospese le attività  dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo  e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
  2. Sono vietate le feste nei luoghi al  chiuso  e  all’aperto,  ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
  3. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli  altri analoghi eventi.

Art. 17

Attività motoria e attività sportiva

  1. E’ consentito svolgere attività sportiva  o  attività motoria all’aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purché comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di  almeno  un  metro  per  ogni  altra  attività  salvo  che  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
  2. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e  palestre,  l’attività sportiva  di  base  e l’attività motoria in  genere  svolte  all’aperto  presso  centri  e circoli sportivi, pubblici e privati, sono  consentite  nel  rispetto delle  norme  di  distanziamento   interpersonale   e   senza   alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi  interni  adetti circoli; sono altresì consentite  le  attività di  palestre, piscine, centri natatori,  centri  benessere  e  centri  termali  per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di assistenza e per le  attività  riabilitative  o  terapeutiche;  sonoconsentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto  difesa, sicurezza e soccorso pubblico,  che  si  svolgono  nel  rispetto  dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  3. Fatto salvo quanto previsto all’art. 18, comma 1, in ordine agli eventi e  alle  competizioni  sportive  di  interesse  nazionale,  lo svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con provvedimento  dell’Autorità delegata  in  materia  di  sport, è sospeso. Sono altresì sospese l’attività  sportiva  dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa  di  avviamento  relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le  competizioni  e  le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere ludico-amatoriale.

   Art. 18              

Competizioni sportive di interesse nazionale

  1. Sono consentiti soltanto gli  eventi  e  le  competizioni  –  di livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  edel Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  –  riguardanti  gli  sport individuali e di squadra  organizzati  dalle  rispettive  federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno  di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all’aperto  senza la presenza di pubblico. Le sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al  presente  comma  e muniti di tessera agonistica, sono consentite  a  porte  chiuse,  nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali,  discipline  sportive  associate  e  Enti  di   promozione sportiva.  Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  ilComitato italiano  paralimpico  (CIP)  vigilano  sul  rispetto  delledisposizioni di cui al presente comma.
  2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone  che hanno soggiornato o transitato all’estero nei 14 giorni precedenti è consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51.

    Art. 19                

Impianti nei comprensori sciistici

  1. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.  Gli  stessi possono essere utilizzati solo da parte di  atleti  professionisti  e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal  Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico(CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di  competizioni  sportive  nazionali  e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per  losvolgimento  degli  allenamenti  e  delle   prove   di   abilitazione.

Zona rossa

 

Art. 41

Attività motoria e attività sportiva

  1. Tutte le attività previste dall’art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
  2. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo  di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’ altresì consentito lo svolgimento di attivià  sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Zona bianca

 

Art. 7

Zona bianca

  1. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell’art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III (comprese quelle relative alle attività sportive ed all’attività motoria e dei circoli – n.d.r.) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attivita’ ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché  le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni spo

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